Una legge sulla rappresentanza!

Restituiamo rappresentanza al Parlamento!

Un parlamento migliore rappresenta un Paese migliore.

Premessa

Un parlamento screditato.

Sentiamo gran parte dei cittadini italiani esprimersi in questo modo:

“Questo è un Parlamento di nominati”, “Questo Parlamento è un mercato delle poltrone”, “La politica è lontana dalla gente”,“Votare o non votare non cambia niente”.

Sono in molti a credere che tanto discredito sia l’effetto delle tante leggi elettorali che, dopo i referendum dei primi anni 90, hanno accompagnato la progressiva instabilità politica e il conseguente disorientamento del Paese.

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Leggi elettorali, liste bloccate, governabilità.

Nel referendum elettorale del 1993 la maggioranza assoluta dei cittadini italiani scelse una legge a forte indirizzo maggioritario con l’elezione di un unico candidato in un unico collegio. La scelta maggioritaria fu sostenuta dalla tesi che l’ingovernabilità fosse dovuta alla formula proporzionale e al metodo delle preferenze della legge elettorale vigente dal 1946.

Il referendum segnò il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e da allora si sono succedute numerose leggi elettorali per lo più orientate a estendere i poteri dell’esecutivo. Questo orientamento era sostenuto dalla doppia convinzione che la governabilità potesse essere assicurata da un esecutivo indicato direttamente dall’esito del voto e che la governabilità fosse ostacolata dalla complicata funzionalità del Parlamento, in particolare a causa della specificità tutta italiana del bicameralismo perfetto.

Si è venuto affermando un “sistema” costituito da liste elettorali bloccate e candidabilità di chiunque ovunque, attraverso il quale i partiti hanno via via imposto i propri candidati alle comunità locali, negando agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Il voto è così passato dalla scelta del candidato a quella del partito, nel solco di un tracciato storico-politico nel quale è mancata la necessaria riforma dei partiti quali “libere associazioni di cittadini”, cui spetta il ruolo di determinare la politica nazionale, essenziale per la qualità della democrazia rappresentativa.

Rappresentanza: qualità del Parlamento e qualità del Paese.

Nel Paese è avvenuto un progressivo deterioramento nelle relazioni tra gli attori della politica col risultato che la rappresentanza parlamentare è stata sacrificata senza che la governabilità ne abbia tratto alcun vantaggio. Il Parlamento è arrivato a essere considerato alla stregua di un costo superfluo.

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Ora si annuncia l’ennesima riforma elettorale. Ancora una volta non si tiene conto che la qualità del sistema elettorale, e più in generale del “sistema Paese”, dipendono dalla qualità della sua rappresentanza, dalla qualità cioè delle relazioni tra gli attori della rappresentanza: elettori, parlamentari e partiti, nessuno escluso.

Noi chiediamo che al più presto e prima di affrontare una qualsivoglia nuova legge elettorale, il Parlamento, concordi “regole della rappresentanza” che restituiscano ai Parlamentari ed al Parlamento tutto la reale rappresentanza del Paese, attribuendo a dette regole un rango sufficiente a far sì che qualsivoglia legge elettorale debba poi farle proprie e rispettarle.

In qualità di cittadini proponiamo ai nostri Rappresentanti in Parlamento:

“Le 3 regole della rappresentanza”

Le regole sono state concepite in modo che siano compatibili e “neutre” rispetto alle diverse formule elettorali maggioritaria, proporzionale e mista e che risultino comprensibili agli elettori nell’enunciato e nell’intenzione.

regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

La regola 1 è relativa alla fase di candidatura e si occupa in particolare della relazione tra partiti e candidati. Essa mira a favorire i partiti di respiro nazionale nelle loro strategie di maggiore presenza sull’intero territorio, a tutto vantaggio della rappresentanza.

Effetti della regola 1 per gli attori della rappresentanza

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Per il cittadino: la limitazione della candidabilità a due collegi elettorali e l’anticipo del termine di deposito delle liste elettorali, permette ai cittadini di avere reali opportunità di incontro e confronto con i candidati, avendo così modo di approfondirne e valutarne intendimenti e coerenza con il proprio pensiero.

In prospettiva dunque l’opportunità politica favorisce candidati locali e/o conosciuti, tra i quali gli elettori possono esprimere un’effettiva preferenza.

Per il candidato: la limitazione della candidabilità a due collegi elettorali consente ai candidati di concentrare la propria campagna elettorale nei relativi territori, avendo modo di interloquire con cittadini ed istituzioni locali, presentare esaurientemente il proprio programma, farsi conoscere quale potenziale rappresentante in grado di costituire e mantenere una relazione stabile con il “proprio” bacino elettorale, a tutto vantaggio della rappresentanza e del “peso politico” acquisiti una volta eletti o, a maggior ragione, riconfermati al successivo turno elettorale.

Per il partito: la limitazione della candidabilità in due collegi elettorali permette ai partiti di consolidare una dinamica virtuosa nei rapporti sia con i propri candidati che con i territori, in cui già siano ben presenti o nei quali desiderino affermarsi maggiormente.

Tale regola infatti, se da un lato favorisce candidati già noti ed apprezzati localmente, consente al contempo di candidare in “collegi sicuri” persone di valore provenienti dalla società civile e ancora prive di sperimentato consenso elettorale, così come permette di garantire il massimo dell’appoggio a candidati che, pur possedendo un proprio forte bacino elettorale, si apprestino ad esordire in un nuovo territorio.

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regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all’elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. E’ ammesso il voto in forma disgiunta.”

La regola 2 è relativa alla fase del voto e si occupa in particolare della relazione tra gli elettori e i candidati. Essa mira a dare all’elettore la più ampia libertà di voto consentendogli di esprimersi riguardo:

  • i candidati proposti dai partiti nelle liste elettorali
  • i partiti che presentano le liste elettorali
  • gli abbinamenti tra partiti e candidati

Effetti della regola 2 per gli attori della rappresentanza  

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Per il cittadino: potendo scegliere i due candidati preferiti indipendentemente dalla scelta del partito, i cittadini possono esprimere liberamente il loro voto, fornendo compiutamente il loro giudizio sulle persone, sui partiti e sulla coerenza del loro abbinamento.

Per il candidato: la regola offre ai candidati l’opportunità di non disperdere il consenso ottenuto durante la campagna elettorale, quandanche questo si collochi al di fuori dell’elettorato del partito che li candida,

La regola consente al candidato “miglior secondo” di non essere “dimenticato” e cioè di essere tenuto in conto nei criteri di assegnazione di seggi eventualmente riservati a tali esiti, oltre ad acquisire rilevanza elettorale e “peso politico” per il proprio partito.

Per il partito: per i partiti che presentino candidature efficaci e riconosciute, il voto disgiunto consente di raccogliere consensi oltre i propri tradizionali elettori, ampliando così il proprio bacino elettorale potenziale.

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regola 3

“I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo anche in un secondo collegio. E’ ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello nelle liste del quale il parlamentare era stato in precedenza eletto.”

La regola 3 è relativa alla fase di ricandidatura, si occupa in particolare della relazione tra elettori ed eletti. Essa mira a premiare, tra i vari parlamentari che si ricandidano, quelli che durante il mandato hanno ben rappresentato la comunità che li ha eletti nel precedente turno elettorale.

Effetti della regola 3 per gli attori della rappresentanza

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Per il cittadino: l’obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, permette ai cittadini di giudicare il mandato svolto dal parlamentare, confermandogli o negandogli il nuovo mandato.

Per il Candidato: grazie all’obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, il parlamentare che in piena libertà di mandato abbia ben rappresentato la comunità in cui è stato eletto e coltivato con essa rapporti intensi, ha la maggiore possibilità di essere rieletto, anche indipendentemente dal partito che lo presenti in fase di ricandidatura.

Per il Partito: l’obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, offre al partito la prospettiva di selezionare al meglio i candidati per i diversi collegi e di instaurare con essi una dialettica che da un lato consenta di rilevare con maggior accuratezza le esigenze espresse dalle diverse comunità e dall’altro di radicarsi nei territori.

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Principi ispiratori, modello relazionale ed effetto atteso.

Le 3 regole si rifanno alla convinzione che la piena rappresentanza in Parlamento si possa realizzare quando il modo di scegliere i rappresentanti permette a ciascuno degli attori in campo di esprimere senza impedimenti le proprie idee politiche e le proprie convenienze, coniugando libertà di scelta e responsabilità.

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Le regole costituiscono “un sistema di regole che agisce sul sistema di relazioni“ tra gli attori della rappresentanza così schematizzato:

Le regole considerano le tre coppie di relazioni: quella tra elettore e candidato/eletto, quella tra candidato/eletto e partito, e quella tra partito ed elettore e ne esplicitano la dinamica nelle fasi topiche del loro vicendevole rapporto: la candidatura, l’elezione, la ricandidatura.

E ‘opinione dei proponenti che le regole abbiano l’effetto di riqualificare le relazioni tra elettori, parlamentari e partiti e di restituire così al Parlamento il ruolo di istituzione centrale della nostra democrazia rappresentativa.

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Corollario

“Le 3 regole della rappresentanza” sono incompatibili con  il sistema costituito da liste elettorali bloccate e pluricandidabilità.

Le liste bloccate unitamente alla facoltà dei partiti di candidare chiunque ovunque (pluricandidabilità) limitano la dinamica tra gli attori della rappresentanza perché di fatto la riducono alla sola relazione tra partito ed elettore, a totale sfavore di quella tra elettore e candidato e di quella tra candidato e partito, indispensabili alla pienezza della rappresentanza. 

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Le liste bloccate infatti obbligano l’elettore a scegliere il partito, il quale nomina i suoi rappresentanti in Parlamento e già questo implicitamente afferma che siano di fatto solo i partiti, o meglio la loro dirigenza, a scegliere chi rappresenta la Nazione.

La pluricandidabilità oltremodo estesa invece, di fatto rende pressochè impossibile l’instaurarsi di una relazione continuativa tra Parlamentare e bacino elettorale, oltre a poter sottrarre lo stesso Parlamentare dal giudizio sul suo mandato della comunità che ha rappresentato.

Le 3 regole della rappresentanza sono dunque incompatibili con il “sistema politico” costituito a partire dalle liste elettorali bloccate e pluricandidabilità, poiché la combinazione delle due condizioni ha l’effetto di privare il Parlamento di una effettiva rappresentanza della Nazione e del ruolo che gli spetta nella nostra democrazia rappresentativa.

Inoltre le nuove risorse d’informazione e comunicazione politica via web, strategiche per loro stessa natura, hanno già modificato le relazioni tra gli attori della rappresentanza mostrandone al momento solo gli effetti negativi: lo sconsiderato uso politico del web e dei social media favorisce infatti all’interno dei partiti l’emergere di leader che riescono a raccogliere direttamente il consenso dei cittadini a favore del partito che, grazie a ciò, riescono a egemonizzare. Con tale deriva persino i partiti non riescono a rappresentare la Nazione perché la detta relazione tra partito ed elettori, già grandemente riduttiva della rappresentanza, viene sostituita dalla relazione diretta tra il leader del partito e gli elettori, che diventano il suo popolo.

Si è ormai indotti a immaginare che il “like” possa prefigurare il voto, che il voto possa essere invocato come forma di plebiscito o di referendum sul leader e che quest’ultimo possa condizionare pesantemente, oltre che il partito, anche la libertà di mandato dei parlamentari.

Infine il rapporto di forza viziato tra leader, partito e parlamentari, complice anche la pressione condizionante del consenso, raccolto ossessivamente e strumentalmente per ogni possibile via, permette persino a una estemporanea maggioranza di governo di appropriarsi della funzione legislativa, esautorando il Parlamento a colpi di “voti di fiducia” e di Decreti Legge.

In conclusione, seppure le liste bloccate e la pluricandidabilità non risultino di per sé stesse inequivocabilmente incostituzionali, la loro combinazione, costituisce un “sistema politico” che ha l’effetto, ormai dimostrato, di falsare la rappresentanza e di annullare il ruolo politico del Parlamento, e cioè dell’istituzione centrale della nostra democrazia rappresentativa.

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Si può sostenere che il “sistema” costituito dalle liste bloccate e dalla pluricandidabilità neghi l’intento stesso della Costituzione.



Per approfondire consulta il documento analitico

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